(Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità)

 

CCNL 1996 – articoli inerenti la retribuzione di risultato (parte normativa e parte economica)

 

 

 

Articolo 47  - CCNL 1996

 

Articolo 52 – CCNL 1996

 

del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999

 

 

Articolo 10 – CCNL 1996

del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

Parte economica II biennio 2000-2001
 

Articolo 47

del Contratto collettivo nazionale di lavoro

Quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999

 

 

 

Articolo 47

Retribuzione di posizione e di risultato

1. La retribuzione di posizione  dei dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita:

a) componente fissa come da tabella all. 1 del  CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, nella misura ridotta dall’art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l’opzione  sia stata espressa in applicazione del dlgs 229/1999, decorre da tale ultima  data;

b) parte variabile in godimento ridotta  del  50% . Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell’art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 - eventualmente ridefinita in azienda.

2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall’art. 39.

3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello ad incarico quinquennale  di cui agli  artt.  44 commi 5 e 6  e 45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell’art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996.

4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.

5.  La riduzione di cui al comma 1, lett.  b) e quella del comma 4 decorrono  dal  1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.

6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4  concorrono al finanziamento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate – art. 50 e 52 -  sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all’art. 50 .

7.Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentita l’eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni mensili.

 

 


Articolo 52

Fondo della retribuzione di risultato e

premio per la qualità della prestazione individuale

 

1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione.

2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 63, 65 e 66 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi:

a) Fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi   del personale medico e veterinario;

b) Fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati dall’ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi  dell’art. 63 del  CCNL 5 dicembre 1996 , primo e secondo biennio economico.

4. Per la formazione dei fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni :

a) nel consolidamento dei fondi non va considerato  quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art. 7, commi 1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II biennio economico) ;

b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento  dei servizi o di ottimizzazione delle attività.

c) resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea  - nel fondo per la produttività collettiva -  di eventuali risparmi  accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51 .

5. I fondi  previsti nel comma 2 lett. a) sono, altresì, alimentati, annualmente, in presenza delle seguenti condizioni:

a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle aziende  alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi del personale.

b)  a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell’1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, , secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5, lett. b)  è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l’erogazione dei compensi  relativi alla retribuzione di risultato.

7.  Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992,  possono favorire l’assunzione e perseguimento - da parte delle aziende - di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero  di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano l’incremento  del fondo di cui al comma 5 dell’1 % del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni  possono, altresì, favorire da parte delle aziende interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi  in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La  presente clausola è valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale le predette risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento dell’ indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Il fondo è inoltre ridotto ai sensi dell’art. 47, comma 6.

8. É confermato l’art. 64 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al finanziamento per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale relativi ai dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie. I fondi  sono  quelli consolidati al 31 dicembre 1997  con le precisazioni del comma 4. Essi sono incrementabili con le risorse di cui al comma 5, lett. b) del presente articolo purché gli enti versino nelle condizioni previste dall’art. 64, comma 2 citato.

 

 


Articolo 10

del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale –

Parte economica II biennio 2000-2001

 

 

Articolo 10

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

 e per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

 

1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dall’art. 51  del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.1999.

2.  E’ confermato quanto previsto dall’art. 52  del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni per i dirigenti medici e veterinari. L’ ammontare dei fondi  è quello consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite con l’art. 52, comma 4 citato. L’incremento annuo dei fondi di risultato  dell’1%  di cui al comma 5, lettera b) dell’art. 52 continua ad operare,  a decorrere  dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella clausola richiamata. L’incremento di cui al medesimo articolo comma 7, dall’1 gennaio 2000 concorre a finanziare l’indennità di cui all’art. 5.